Quando i condomini sono più di otto.
Persona fisica o giuridica (società) votata a maggioranza dai condomini.
Secondo le modifiche apportate dalla Legge n. 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013, l’amministratore deve essere qualificato, con titolo di studio di diploma di scuola superiore e aver frequentato corsi di formazione iniziale e successivi corsi periodici di aggiornamento e deve possedere i requisiti per poter emettere documentazione fiscale del suo onorario.
L’amministratore deve avere le competenze anche tecniche soprattutto con l’entrata in vigore della “nuova riforma del condominio” (art. 1130) poiché con l’introduzioni di nuovi obblighi e nuove responsabilità, è necessario acquisire nuove competenze. L’aspetto tecnico è di perse correlato alla necessità di compiere gli atti conservativi inerenti ai beni e alle parti comuni dell’edificio (art. 1117) quali:
L’amministratore deve avere le competenze tecniche per affrontare le discussioni con gli altri professionisti in merito ai progetti di ristrutturazione e agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione da effettuarsi sul fabbricato. Pensiamo soltanto alla difficoltà tecnica nel ripartire la spesa in caso si tratti di un bene comune quale la scala, oppure un lastrico solare o ancora una porzione del tetto condominiale. Solitamente gli amministratori che non hanno adeguata formazione o esperienza tecnica preferiscono incaricare un tecnico esterno con maggiori aggravi per le casse condominiali.
Ovviamente tanti sono gli aspetti tecnici da dover affrontare e non tutti di facile ed immediato riscontro, ad esempio:
Una preparazione tecnica certamente facilita di molto le conoscenze delle varie problematiche condominiali, non da meno l’esperienza o la continua formazione a cui tutti gli amministratori devono attenersi.
L’assemblea convocata regolarmente o se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dall’amministratore dimissionario.
L’incarico di Amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per ugual durata.
Certamente, in via ordinaria con regolare richiesta di convocazione assembleare. Può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun Condomino.
L’amministratore può dimettersi in qualunque momento ma deve continuare a svolgere il suo dovere fino alla nomina ordinaria o giudiziale di un nuovo amministratore.
L’amministratore è tenuto a contratte polizza contro i rischi derivanti dalla propria attività.
Se l’amministratore ha giustamente contratto polizza assicurativa contro i rischi professionali, i condomini possono richiedere all’amministratore di darne comunicazione alla propria compagnia assicurativa per ottenere il rimborso spettante. In caso contrario o per altri casi, purtroppo, i condomini si devono iniziare un’azione legale nei confronti dell’amministratore.
Gli obblighi dell’amministratore sono di molto cresciuti con la modifica del settore in vigore dal giugno 2013.
In dettaglio, l’amministratore deve:
L’amministratore è tenuto a gestire la fiscalità condominiale. Partendo dal presupposto che il condominio è soggetto sostituto d’imposta quindi soggetto ai seguenti obblighi:
Il condominio è un soggetto privato consumatore finale di beni e servizi; non è un’attività vera e propria, non ha entrate e non ha utili. (tranne rare accezioni) I proprietari, in solido, deliberano le spese necessarie per la manutenzione e conservazione delle parti condominiali e provvedono a versare le rispettive quote.
Per la tenuta dei conti di un condominio sono necessarie competenze in materia di contabilità per la registrazione:
Per il corretto movimento dei debiti e dei crediti ogni registrazione è associata ad una tabella millesimale in quanto, come stabilito dagli artt. 1123, 1124, 1125, 1126 e soprattutto 1117, le spese sono ripartite in proporzione all’uso della cosa comune e quindi, per ogni registrazione, la spesa deve essere ripartita tra il gruppo di condomini che ne trae utilità, cioè paga chi può usare e non necessariamente chi è soltanto proprietario, e l’uso è potenziale; le spese delle pulizie sono a carico dell’appartamento anche se non è abitato.
Alla fine di ciascun anno l’amministratore predispone il rendiconto di gestione condominiale. In esso sono riportate le entrate e le uscite di cassa, la situazione dei crediti e debiti del condominio e di ogni condomino ed il prospetto dei conti correnti e dei fondi di riserva.
Nel caso di registrazione di una fattura, sono necessarie le seguenti 6 operazioni:
Le ritenute d’acconto devono essere riepilogate nel mod. 770. Tale mod. va inviato all’Agenzia delle Entrate con procedura telematica.
I condomini possono accedere a tutta la documentazione del condominio in possesso all’amministratore. Tranne ovviamente le comunicazione tra condomini e l’amministratore che non riguardino il condominio.
Ogni condomino ha diritto ad estrarre copia della documentazione condominiale previo rimborso all’amministratore del costo delle fotocopie. Nella riforma del condominio è data possibilità all’assemblea di costituire un sito internet condominiale in cui si può pubblicare la documentazione del condominio come ad esempio: bollette, fatture, contratti, estratti conto bancari, ecc..
Per anni si è dibattuto sulla correttezza di mostrare anche agli altri condomini gli eventuali nominativi di condomini debitori. Ad oggi comunque tutto è stato chiarito. Essendo i condomini interessati al buon andamento del condominio, tenuti alla verifica del comportamento dell’amministratore, sussistendo il principio della parziarietà o pro quota delle obbligazioni condominiali, è doveroso che l’amministratore rende edotta l’assemblea, o i singoli condomini che ne facciano richiesta, sullo stato dei debiti e dei crediti del condominio. Quindi, l’amministratore è tenuto a fornire le cifre ed i nominativi dei condomini morosi ed ad attivarsi entro 180 giorni, da quando le somme si concretizzano, per il recupero delle somme spettanti al condominio.
Il conto corrente bancario condominiale non dovrebbe mai essere utilizzato oltre la disponibilità presente. Se questo dovesse succedere, come sappiamo ormai tutti, la banca potrebbe addebitare costi aggiuntivi al condominio. Questi maggior costi se dovuti al mancato incasso di quote condominiali, gli stessi possono essere ripartiti ed attribuiti in maniera proporzionale al condomino o gruppo di condomini che non ha versato le quote spettanti.
I millesimi non è altro che il valore proporzionale che ogni unità possiede rispetto all’intero edificio.
Questo numero viene espresso in millesimi cioè 1000/1000. Tutte le spese, salvo diversa convenzione devono essere ripartire in millesimi. Per le deliberazioni si deve sempre far riferimento ai millesimi come quorum necessario per poter validare o annullare una delibera.
Le spese vanno ripartite, salvo diversa convenzione, in millesimi, ma quello che può cambiare sono i condomini a cui quella spesa può essere attribuita. Molto semplice. Se io non ho possibilità di accedere o utilizzare (godere) uno spazio condominiale, giustamente non devo partecipare alle spese per la sua manutenzione o utilizzo. Faccia un esempio. Se in un condominio ci sono due vani scala. Scala A e Scala B. Le spese di elettricità, manutenzione e pulizia della scala A non possono essere ripartite sul gruppo di condomini che abitano nella scala B. Ancor meglio, le stesse spese della scala A devono essere ripartite in modo proporzionale all’utilizzo che ciascun condomino o gruppo di condomini può farne. Altro esempio sempre per la scala A. Chi abita al secondo piano della scala A pagherà in media quasi tre volte di più i servizi rispetto a chi abita al piano terra della scala A. I condomini che abitano ai piani più alti utilizzano, quindi trae maggior beneficio e godimento, in maggior quota le scale dei condomini che abitano al piano terra. Il concetto di utilizzo non è legato al numero di accessi, discese, o quante volte accendo la luce o quanto ore sono a casa e quindi a quanto mi posso godere i servii messi a disposizione del condominio. L’utilizzo a cui si prende esempio e a cui la normativa si riferisce è ben diversa da quanto nella frase precedente è stato espresso. L’utilizzo è la possibilità che un condomino possa usufruire di un bene comune (a lui accessibili). Quindi anche se non ci abito, anche se abito al piano terra, anche se abito da solo, anche se e anche se, comunque non posso sottrarmi dal corrispondere le mie quote spettanti per il mantenimento e la conservazione del bene nonché per l’erogazione dei servizi di interesse comune.
Se la porzione di tetto interessata dall’infiltrazione copre anche il suo appartamento, Lei è tenuto a partecipare alla spesa, salvo diversa convenzione.
Il “salvo diversa convenione” è la formula che viene espressa nell’articolo 1123 del codice civile quando si esplicita la ripartizione delle spese che di norma deve essere proporzionale al valore delle singole unità ma può anche essere ripartito in modo diverso quindi “salvo diversa convenzione”. Per meglio comprendere, l’assemblea può stabilire di ripartire le spese per l’acquisto di un bene comune, ad esempio, non in millesimi ma ad unità. Oppure sussiste un atto, o un vincolo con cui si determina che certe spese possono o devono essere attribuite in modo piuttosto che a millesimi.